La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 29/10/2019, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 77 comma 2 Cost. dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal tribunale ordinario di Pesaro, dell’art. 1-bis comma 2 lett. e) del D.L. 6 luglio 2010 n. 103, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, prevedendo, nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, l’azione diretta dei vettori finali per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, poiché la norma introdotta in sede di conversione incide sulla medesima materia del trasporto e mira comunque a risolvere una situazione di crisi, in termini non eterogenei, sul piano materiale e funzionale, rispetto alla disciplina contenuta nel D.L. Pertanto, la medesima Corte Costituzionale ha escluso l’evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge.
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