Categoria: Processo telematico

La notifica a mezzo Pec dall’art.3 bis della legge n.53/94 all’art. 16 undecies della legge n.221/2012 di conversione del d.l. 179/2012 ed all’art. 19 ter del D.M. del 28.12.2015

Com’è noto, ogni  avvocato iscritto all’Albo, in virtu’ di quanto disposto dalla legge n.53/1994, può provvedere alla notifica degli atti giudiziari servendosi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Codice dell’Amministrazione digitale –D.lgs n. 82/2005– individua tre tipologie di atti notificabili a mezzo P.e.c. ossia, il documento informatico “nativo”, il duplicato informatico e la copia informatica di documento analogico.

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Scatta l’Obbligo di Deposito Telematico degli Atti Giudiziari. In vigore a partire da giugno 2014

Con la sopravvenienza del 30 giugno 2014, in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di competenza del Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti dei difensori delle parti gia’ costituite sara’ effettuato esclusivamente in modo telematico.
Analogamente si procedera’ per il deposito degli atti e dei documenti provenienti dai soggetti nominati o delegati dall’Autorità giudiziaria.
La c.d. Legge di stabilità 2013, modificando il D.L. nr.179 del 18.10.12 (Decreto crescita 2.0) ha impresso,quindi, una forte accelerazione al processo di dematerializzazione ed all’introduzione della telematica nel processo civile prescrivendo il ricorso a tale mezzo per tutti gli atti dei difensori , del ctu, ausiliari, e simili.
Come si nota, la modalita’ telematica viene prescritta – altresi’ – per la produzione documentale degli atti di parte inerente al decreto monitorio telematico. Con l’introduzione dell’art.16 bis, 4 comma,infatti, viene sancita letteralmente, limitatamente ai procedimenti monitori, l’obbligo di deposito “telematico degli atti di parte, documenti e provvedimenti.
La novita’ , si ribadisce, non riguarda la fase di eventuale opposizione al decreto per la quale, tranne quanto prescritto per gli atti dei difensori, continuera’ ad applicarsi la normale procedura con deposito degli atti in cartaceo.
In caso di malfunzionamenti del sistema informatico e,quindi, di oggettive circostanze emergenziali, e’ prevista la possibilità di derogare alla procedura telematica previa autorizzazione del Presidente del Tribunale che consentira’ il deposito cartaceo.

Art. 16 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali –
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
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Deposito telematico obbligatorio per gli atti processuali

A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2014 SCATTA L’OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 16-bis

«Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). –

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.Continua a leggere..

La rilevanza giuridica della PEC

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752

L’ordinanza Corte di Cassazione 18 marzo 2013, n. 6752 definisce in maniera chiara la rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendogli ormai la piena operatività e piena equiparazione della sua efficacia con quella dei metodi di comunicazione tradizionali.

Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell’art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall’art. 136, comma 3, c.p.c.
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Giustizia civile mobile: un’app per la consultazione dei registri

Il Ministero ha recentemente reso disponibile, in via sperimentale, un’applicazione gratuita denominata Giustizia Civile–Beta, che consente a tutti i cittadini di consultare i Registri di Cancelleria del settore civile dei Tribunali, delle Corti di Appello e dei Giudici di Pace, da smartphone e da tablet.

Tale consultazione pubblica, che non richiede l’autenticazione, riguarda i Registri della cognizione, compreso il lavoro e la volontaria giurisdizione, le procedure esecutive, individuali e concorsuali, i procedimenti davanti il Giudice di Pace.

La nuova App, in analogia a quanto era già disponibile attraverso l’Area Pubblica del Portale Servizi Telematici, mette a disposizione informazioni relative allo stato dei procedimenti civili presso i suddetti uffici giudiziari, in forma anonima, ovvero alcuna indicazione di dati personali; in particolare: sono oscurati i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori e i dettagli del fascicolo processuale, dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati.

La App propone un insieme di parametri di ricerca in funzione del tipo di registro selezionato ed è disponibile gratuitamente per essere scaricata ed installata su tablet e smartphone.

Per installare l’App basta ricercarla con il nome “Giustizia Civile” sui market android e ios.

Legge di stabilità 2013: novità in materia di giustizia digitale e procedimenti esecutivi mobiliari

Si punta a una giustizia sempre più telematica. Almeno sembra essere questo l’indirizzo preso con la nuova legge approvata il 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 in cui sono state introdotte molteplici novità. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, all’art. 16 infatti, andrà aggiunta la c.d. GIUSTIZIA DIGITALE.

Ecco le novità:
«Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. […]
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Comunicazioni Cancelleria solo per via Telematica

Dal 20 settembre 2011, per le cause civili iscritte al Tribunale di Catania e sedi distaccate, le comunicazioni dei biglietti di cancelleria avverranno esclusivamente per via telematica e, quindi, potranno essere ricevute solo dagli iscritti ad un punto di accesso al processo telematico, quale il Portale Integrato dell’Ordine, o ritirate presso l’Ufficio Unico di cancelleria di via Crispi (CT), costituito a tale scopo. Si ricorda che l’effetto legale della notifica decorre nel momento del deposito della stessa, contestuale all’invio da parte della cancelleria.

Indirizzo PEC e fax nelle citazioni

In mancanza, il contributo unificato aumenterà del 50%. La manovra aggiunge il comma 3-bis all’articolo 13, del Testo unico delle spese di giustizia. Ai sensi di questa disposizione <>

La fine del procuratore extra districtum – una piccola rivoluzione copernicana

L’art. 52 del Decreto Legge n. 90 del 25 Giugno 2014, sinteticamente, ha confermato l’obbligatorietà del Processo Civile Telematico individuando due date di scadenza, cioè il 30 giugno per i processi iniziati da tale data e 31 dicembre per quelli pendenti. Ha modificato gli artt. 126, 133 e 207 c.p.c. in materia di contenuto del processo verbale, pubblicazione e comunicazione della sentenza e di processo verbale dell’assunzione. Prevede l’apertura delle cancellerie di tribunali e corti di appello per almeno tre ore nei giorni feriali; perfeziona il deposito telematico degli atti ed alle notificazioni per via telematica e prevede anche un aumento di circa del 15% del contributo unificato. Resta da esaminare un aspetto probabilmente meno dottrinale ma certamente più pratico (se non altro per il forte investimento di risorse economiche che i professionisti del settore hanno dovuto sostenere da anni).Continua a leggere..