Categoria: Trasporti

Art. 7 ter D. Lgs. 286/2005 – Azione diretta nei confronti del committente e di tutta la filiera in favore del trasportatore in subappalto

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 29/10/2019, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 77 comma 2 Cost. dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal tribunale ordinario di Pesaro, dell’art. 1-bis comma 2 lett. e) del D.L. 6 luglio 2010 n. 103, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286,Continua a leggere..

Trasporti, divieto di sub-vezione

Continua l’impegno di SLC Avvocati nel settore dei trasporti con l’intervista al Corriere della Sera degli Avvocati Alessandro Foti e Riccardo Zerbo:

Avv.ti Alessandro Foti e Riccardo Zerbo

Avv.ti Alessandro Foti e Riccardo Zerbo

L’art. 6 ter D.lgs. 286/05 prevede che il “sub- vettore non può a sua volta affidare ad un altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto”. Violata la disposizione, il contratto tra primo e secondo sub-vettore è nullo.

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Sentenza IVRI – Comune di Milano

Il Giudice di Pace di Milano dr. MARIO SILIPO, ha finalmente fatto giustizia.

“La guardia giurata nell’atto di disimpegnare legalmente i servizi di TRASPORTO VALORI e/o di VIGILANZA riveste la qualità intrinseca ed estrinseca, soggettiva ed oggettiva di INCARICATO di PUBBLICO SERVIZIO ai sensi e per gli effetti delle leggi PENALE, CIVILE ed AMMINISTRATIVA”.

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Costi minimi autotrasporto: ancora in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale

La Camera di consiglio in Corte costituzionale fissata per il 12 febbraio 2014 (con relatore il Giudice Napolitano) è slittata a data da destinarsi. La Corte ha deciso di attendere le risposte ai quesiti pregiudiziali proposti alla Corte di giustizia dell’Unione europea dal TAR Lazio che hanno dato luogo all’incardinamento, presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, della cause C-184/13, C-185/13, C186/13, C-187/13.
Queste le questioni pregiudiziali proposte dal TAR Lazio alla Corte di giustizia:
” – Se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;
– se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
– se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.”

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Autonomia negozionale nel contratto di trasporto e superamento del sistema dei C.D. “Costi Minimi di Trasporto”. Novità Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190)

Importanti novità sono state introdotte dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 ( c.d Legge di Stabilità 2015) per il settore dell’autotrasporto.

In particolare, è stata autorizzata la spesa da parte dello Stato Italiano di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2015, per interventi in favore del settore dell’autotrasporto. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell’autotrasporto, una quota non superiore al 20% delle suddette risorse è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. (art. 1 comma 150-151 legge 23 dicembre 2014 n. 190).

Tuttavia, la più importante novità riguarda il superamento del sistema dei c.d. “Costi minimi di trasporto”.Alla luce di quanto era già stato stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la pronuncia del 4 settembre 2014, la legge di stabilità 2015 con l’art. 1 comma 248 abroga gli articoli relativi alle modalità di determinazione delle tariffe di trasporto per tratta (art. 1,2,3 dell’ articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ) e sostituisce i commi 4 – 4bis- 4ter – 4 quinques .
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