Tag: Confisca penale beni mafia

Cessione di credito ipotecario su beni confiscati alla mafia

Il Tribunale di Palermo, sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 25 Maggio 2016 si è espresso sulla spinosa questione relativa alla prova della sussistenza del requisito di buona fede in capo al creditore che abbia un privilegio immobiliare scritto su beni confiscati alla mafia, nel caso in cui il credito sia stato ceduto. La sentenza ha chiarito che il cessionario che abbia acquisito il credito successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro, non può provare la sua buona fede. Pertanto, il credito in queste condizioni non è ammissibile in seno alla procedura sui beni confiscati alla mafia.

Scarica il documento

 

Effetto ablatorio della confisca dei beni alla mafia su ipoteche ed esecuzioni. Cassazione sez. unite 64352/2013

La confisca penale sui beni della mafia, estingue le ipoteche sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, e i diritti del terzo creditore cedono il passo all’interesse pubblico. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10532, risolvono il contrasto che ha diviso la giurisprudenza e danno partita al vinta al ministero delle Finanze. Il principio affermato dalla Cassazione, è il risultato di un’attenta lettura della legge di Stabilità del 2013, interpretata «in un’ottica di saldatura» con il codice delle misure di repressione (D. Lgs. 159/2011). La legge di Stabilità, spiegano i giudici, ha innovato il controverso tema del rapporto tra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale, disegnato dall’articolo 2-ter della legge 575/1965, chiarendo che le azioni esecutive si “fermano” solo davanti al bene confiscato, mentre il semaforo rosso non vale per le procedure mobiliari e immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e fino alla confisca definitiva. Continua a leggere..