Tag: Decreti ingiuntivi

Oneri probatori ed allegatori nell’azione di adempimento: la domanda di condanna nel ricorso monitorio

Com’è ben noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento bensì un ordinario giudizio di merito il cui fine è verificare la fondatezza dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. 15026/2015; Trib. Palermo sez. III 09.12.2013). Secondo costante Giurisprudenza, ove l’opponente lamenti il grave inadempimento contrattuale del creditore opposto, in virtu’ dei principi generali vigenti in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri probatori “il creditore-opposto- sarà tenuto a provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento gravando su parte opponente l’onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa ovvero l’avvenuto adempimento” (Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/2010; Trib.Salerno4468/2015).Continua a leggere..

Imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture

L’imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture soggette ad IVA è disciplinata dall’art. 40, co. 1, e dalla Nota II dell’art. 8 Tariffa-Parte Prima del D.P.R. 131/1986, che sanciscono il principio generale di alternatività tra IVA e Registro “per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”. Ne deriva che per i decreti ingiuntivi in questione deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e non l’imposta proporzionale nella misura del 3% (sul punto ha avuto modo di pronunciarsi, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 20/04/2007 n. 9390 rv. 598191, Cass. Civ. – Sez VI – Ord. 19/06/2014 n. 14000 rv. 631538, Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 21/02/2003 n. 2696).

Decreto del fare accorcia i tempi delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo

Il decreto legge del Governo inserisce nell’articolo 645 del Codice di procedura civile la regola che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’anticipazione deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Questa garanzia di accelerazione serve anche a consentire al giudice di decidere presto sull’esecuzione provvisoria del decreto. Il decreto legge infatti riforma l’articolo 648 del Codice di procedura civile e stabilisce che il giudice deve valutare già alla prima udienza se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione oppure se vi siano somme non contestate e l’opposizione non sia proposta per vizi procedurali; in queste ipotesi il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria e così consentire subito al creditore, anche in pendenza del giudizio di opposizione, di procedere ove necessario a esecuzione forzata. Queste norme si applicano per i decreti ingiuntivi notificati dopo l’entrata in vigore del decreto “del fare”, sabato 22 giugno 2013.

Contributo unificato: aumenta per il fallimento, cala per i decreti ingiuntivi

Circolare Ministero Giustizia 11.05.2012 n° 10

Il contributo unificato sui decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego è ridotto della metà.

E’ quanto chiarisce la Circolare 11 maggio 2012, n. 11 con la quale il Ministero della Giustizia fornisce alcune indicazioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e dall’articolo 28, Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il provvedimento spiega inoltre che nel caso del fallimento lo stesso contributo aumenta del 50%. Continua a leggere..