Tag: Validità notifiche PEC

La notifica a mezzo Pec dall’art.3 bis della legge n.53/94 all’art. 16 undecies della legge n.221/2012 di conversione del d.l. 179/2012 ed all’art. 19 ter del D.M. del 28.12.2015

Com’è noto, ogni  avvocato iscritto all’Albo, in virtu’ di quanto disposto dalla legge n.53/1994, può provvedere alla notifica degli atti giudiziari servendosi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Codice dell’Amministrazione digitale –D.lgs n. 82/2005– individua tre tipologie di atti notificabili a mezzo P.e.c. ossia, il documento informatico “nativo”, il duplicato informatico e la copia informatica di documento analogico.

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La rilevanza giuridica della PEC

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752

L’ordinanza Corte di Cassazione 18 marzo 2013, n. 6752 definisce in maniera chiara la rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendogli ormai la piena operatività e piena equiparazione della sua efficacia con quella dei metodi di comunicazione tradizionali.

Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell’art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall’art. 136, comma 3, c.p.c.
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