Tag: Ipoteca

I privilegi del credito fondiario ante d.lgs. n. 385/1993 T.U.B.

Com’è noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2847c.c.“L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine” da ciò deriva il diritto del creditore di procedere, ai sensi dell’art. 2848c.c., ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado.

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L’art. 2853 c.c – ulteriore ipotesi di applicazione

L’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni ipotecarie, contro lo stesso debitore e sui medesimi beni, siano chieste contemporaneamente dalla stessa persona, che agisce per conto di piu’ creditori

Tribunale di Paternò sentenza del 5.12.2013

Com’è noto ai sensi dell’art. 2852 “l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione ”, che stabilisce l’ordine di preferenza tra più creditori ipotecari, infatti, come è stato, autorevolmente sostenuto, costituisce in sostanza: “ una modalità della prelazione, e cioè il modo con cui questa si atteggia rispetto agli altri crediti ipotecari ”(Rubino).
Può accadere, tuttavia, che più persone presentino contemporaneamente la nota “ per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili ”. Tale conflitto viene risolto dall’art. 2853 c.c., nel senso che le “ iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal Conservatore a ciascuno dei richiedenti ”.
Cosa fare invece nel caso in cui a presentare contemporaneamente la nota per ottenere l’iscrizione ipotecaria contro la stessa persona e sugli stessi beni non siano più persone ma una sola persona che agisca per conto di più creditori? In tal caso trova o non trova applicazione l’art. 2853 c.c. ? Il Conservatore dovrà attribuire alle formalità ipotecarie presentate contemporaneamente numeri di ordine diverso o stesso numero d’ordine e dunque pari grado? A tali quesiti il Tribunale di Paternò ha dato risposta: con sentenza del 5/12/2013 il giudice ha statuito che “ il disposto di cui all’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni (contro il medesimo debitore e sugli stessi immobili) siano chieste contemporaneamente (non da più persone) ma dalla stessa persona, che agisca, per contro di più creditori differenti ”. Nulla osta, infatti, all’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2853 c.c. non costituendo lo stesso “ius singolare” così come ha già avuto modo di constatare e argomentare il Tribunale di Bologna con sentenza del 5/5/2005.
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Ultimissima sentenza in materia di interessi di mora ai sensi dell’art. 2855

(Download sentenza)

Ipoteca – Iscrizione e rinnovazione – Iscrizione ipotecaria di un credito per capitale – Collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi – Estensione del privilegio ipotecario alle condizioni di cui all’art. 2855, commi 2 e 3, c.c. – Limitazione agli interessi corrispettivi – Esclusione degli interessi moratori – Fondamento

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 24 ottobre 2011
Numero: n. 21998
Parti: Banca di Credito cooperativo di Carugate C. Banca pop. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 10, 1502

CLASSIFICAZIONE
IPOTECA – Iscrizione e rinnovazione
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