Procedimenti esecutivi contro l’ASP di Catanzaro, Regione Calabria. Art. 2, comma 3bis, del D.L. n. 169 dell’8.11.2022. Finalmente uno spiraglio di giustizia per tutti i creditori!

Il Tribunale di Catanzaro ha finalmente interrotto la lunga serie di ordinanze di estinzione dei processi esecutivi intrapresi contro le ASP calabresi, e ha sospeso l’efficacia di un proprio provvedimento di improcedibilità, per riesaminare la questione.
Al centro dell’ordinanza del 2.5.2023 (allegata in coda all’articolo) vi è l’esigenza di offrire una maggiore tutela alle aspettative e ai diritti dei creditori delle Aziende Sanitarie, ribaltando i precedenti orientamenti interpretativi – lesivi delle aspettative e degli interessi dei creditori – assunti nel tempo dalle Autorità Giudiziarie.
Si apre così uno spiraglio per i numerosi creditori delle ASP, che dopo aver atteso per anni di veder soddisfatte le proprie pretese, possono finalmente sperare in una tutela effettiva ed equa.

Negli ultimi anni, i creditori delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria stanno riscontrando non poche resistenze nella possibilità di recuperare i propri crediti, determinate dai numerosi differimenti e “blocchi” all’esecuzione posti dal Legislatore.
Da ultimo, ad ostacolare tutti i pignoramenti, è intervenuto l’art. 2, comma 3bis, del D.L. n. 169 dell’8.11.2022 (c.d. D.L. Nato), conv. con mod. nella L. n. 196 del 16.12.2022, entrato in vigore in data 28.12.2022, il quale recita che

“in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell’11 novembre 2022, al fine di concorrere all’erogazione dei livelli essenziali di  assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, non possono essere  intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli Enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro”.

Sulla scorta di tale disposizione normativa, con l’ordinanza del 7.4.2023, anche il Giudice dell’Esecuzione di Catanzaro aveva originariamente dichiarato l’improcedibilità della procedura espropriativa presso terzi, vanificando l’azione intrapresa dal creditore procedente.
Tuttavia, a seguito di ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c., si è assistito ad un inaspettato ribaltamento di posizioni, e il Tribunale ha così sospeso il provvedimento al fine di procedere con una disamina più puntuale della questione giuridica.

La disposizione in parola si inserisce in un quadro ordinamentale assai peculiare, in cui più volte il Legislatore è intervenuto per impedire il recupero coattivo dei crediti maturati nei confronti dell’amministrazione sanitaria.
Tuttavia, su tali norme è sempre intervenuto il vaglio negativo della Corte Costituzionale, che le ha dichiarate contrarie ai principi della Costituzione e ne ha censurato la portata e gli effetti.
Infatti, tali misure hanno inciso sull’efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale, non bilanciate al contempo da altri strumenti sostanziali utili al soddisfacimento alternativo dei diritti dei creditori, in totale contrasto con i principi fissati dall’art. 24 Cost. in materia di giusto processo, oltre a determinare uno sbilanciamento tra l’esecutante privato e l’esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all’art. 111 Cost.

In effetti, in assenza di una interpretazione conforme alla Costituzione, non è difficile immaginare che  l’art. 2, comma 3bis, del D.L. n. 169 dell’8.11.2022, qui in esame, possa subire una declaratoria di incostituzionalità laddove fosse sottoposto al vaglio del Giudice delle Leggi.
Pertanto, sottesa al provvedimento di sospensione del Tribunale di Catanzaro, vi è la certezza di incidere in modo determinante su questa ambigua disposizione (e sugli effetti lesivi per i creditori): il Tribunale può superarla con una interpretazione conforme al dettato costituzionale, ovvero può rimettere alla Consulta la questione di legittimità affinché esprima il proprio sindacato su di essa.

È interessante notare che su più fronti istituzionali si è rilevata la gravità del ritardo dei pagamenti da parte delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria, e che vi è una certa resistenza da parte dei predetti Enti al rispetto delle norme che disciplinano i tempi di pagamento.
Proprio per questo motivo, la Commissione UE ha deciso di avviare la procedura di infrazione per la non corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2011/7/UE) per quanto riguarda il settore sanitario nella Regione Calabria.

In definitiva, occorre osservare gli sviluppi del procedimento, ma ciò non toglie che le misure sin qui adottate lasciano presagire ai creditori buone possibilità di recuperare finalmente quanto dovuto.

Dott. Salvatore Mangiafico

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