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Scatta l’Obbligo di Deposito Telematico degli Atti Giudiziari. In vigore a partire da giugno 2014

Con la sopravvenienza del 30 giugno 2014, in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, di competenza del Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti dei difensori delle parti gia’ costituite sara’ effettuato esclusivamente in modo telematico.
Analogamente si procedera’ per il deposito degli atti e dei documenti provenienti dai soggetti nominati o delegati dall’Autorità giudiziaria.
La c.d. Legge di stabilità 2013, modificando il D.L. nr.179 del 18.10.12 (Decreto crescita 2.0) ha impresso,quindi, una forte accelerazione al processo di dematerializzazione ed all’introduzione della telematica nel processo civile prescrivendo il ricorso a tale mezzo per tutti gli atti dei difensori , del ctu, ausiliari, e simili.
Come si nota, la modalita’ telematica viene prescritta – altresi’ – per la produzione documentale degli atti di parte inerente al decreto monitorio telematico. Con l’introduzione dell’art.16 bis, 4 comma,infatti, viene sancita letteralmente, limitatamente ai procedimenti monitori, l’obbligo di deposito “telematico degli atti di parte, documenti e provvedimenti.
La novita’ , si ribadisce, non riguarda la fase di eventuale opposizione al decreto per la quale, tranne quanto prescritto per gli atti dei difensori, continuera’ ad applicarsi la normale procedura con deposito degli atti in cartaceo.
In caso di malfunzionamenti del sistema informatico e,quindi, di oggettive circostanze emergenziali, e’ prevista la possibilità di derogare alla procedura telematica previa autorizzazione del Presidente del Tribunale che consentira’ il deposito cartaceo.

Art. 16 – Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali –
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
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Deposito telematico obbligatorio per gli atti processuali

A DECORRERE DAL 30 GIUGNO 2014 SCATTA L’OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 16-bis

«Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). –

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.Continua a leggere..