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Novità sul pignoramento immobiliare

Legge 132/2015

Le modifiche sotto riportate riguardano una sostanziale riformulazione delle tempistiche di procedura, infatti sono espressamente volte ad una semplificazione del procedimento, al fine di snellire alcuni passggi.

A tal proposito, infatti, l’art. 555 c.p.c., che disciplina la “forma” del pignoramento non ha subito alcuna variazione e pertanto esso continua ad eseguirsi mediante notifica al debitore. Analogamente, i requisiti per arrivare al pignoramento immobiliare non hanno subito alcuna modifica.

I termini hanno subito delle variazioni e sono stati così riformulati:Continua a leggere..

Ecco come cambiano le modalità di vendita dei beni pignorati secondo la legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015

Il breve ma intenso cammino parlamentare intrapreso con la riforma della giustizia civile intervenuta con il d.l. n. 83/2015 si è concluso con la legge di conversione n. 132/2015.
Occupandoci delle modifiche apportate alle modalità di vendita dei beni pignorati si precisa che le stesse si ritengono pacificamente applicabili ogni qual volta il giudice o il professionista delegato fissino una nuova vendita.
Tra tali modifiche, rileva preliminarmente l’abrogazione della vendita con incanto.
Ancora, com’è noto, la fase di vendita dei beni pignorati ha inizio con il deposito dell’istanza che, a seguito del riformato art. 567c.p.c., soggiacerà ad un termine dimezzato di 60 giorni in luogo dei precedenti 120.
A mente del nuovo art. 568 c.p.c., il valore del bene pignorato non sarà più determinato alla stregua dei criteri dettati dall’art. 15 co.1 c.p.c. ma sarà fissato dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato risultante dagli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ex art. 569 co.1 c.c.”.

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Pignoramenti: conti correnti subito accessibili. Debitori con le ore contate

Tribunali di Mantova, Pavia ed ora anche Napoli affermano che in attesa dei decreti attuativi e delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, il creditore (sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale) può rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende fare accesso.

Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria con accettazione tacita

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito alla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria dell’erede con accettazione tacita. Pronunciandosi sul suddetto caso, il Tribunale entra nel merito del dibattito relativo al valore giuridico da attribuire alla costituzione in prosecuzione dell’erede nel procedimento di esecuzione senza che sia mai stata esplicitamente accettata o rinunciata l’eredità. L’organo giudicante, oltre a porre l’accento sull’art. 485 C.C. con cui “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, pone l’accento sulla Sentenza resa dalla Suprema Corte del 02.09.2003 n. 12780 che statuisce ” In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di eredità, può costituire, in relazione all’oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c.” CFR anche C. Appello di Napoli del 31.03.2009 e C. Appello di Messina del 07.07.2008. Viene a consolidarsi ulteriormente quindi, un orientamento già predominante in altre Corti d’Appello le cui sorti si definiscono inoltre sotto il profilo pubblicitario come la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità presso le Conservatorie dei RR.II. competenti. (Proc. Esec. n. :324/89 + 641/91+ 853/2010 Tribunale di Catania Ordinanza del 06 Agosto 2013 Dott.ssa Montineri)

Avv. Luca Saglimbene

Inefficacia del pignoramento eseguito sul trust in persona del trustee

Tribunale di Reggio Emilia 25 marzo 2013, n. 73 (Giudice Fanticini)

Si deve preliminarmente rilevare che è precipuo compito del Giudice dell’Esecuzione verificare che l’atto di pignoramento, il quale costituisce l’incipit del processo esecutivo, non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o del tutto inidoneo al suo scopo (appunto, quello di dare inizio alla procedura).
In particolare – se alcuni elementi di invalidità possono essere sanati dal meccanismo previsto dall’art. 617 c.p.c. (il decorso del termine di 20 giorni comporta un’automatica sanatoria degli atti esecutivi) e, secondo principi generali, gli stessi non possono costituire oggetto di rilievo officioso – esistono altri vizi che, invece, possono essere rilevati anche ex officio o perché ciò è previsto dalla legge, o perché principi di massima tutela del debitore lo impongono, o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi, oppure perché queste ultime sono tali da rendere l’atto del tutto inidoneo allo scopo per cui è prescritto, o, ancora, perché difetta una condizione dell’azione esecutiva[6]. […]

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Pignoramenti presso terzi: le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013

L’art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (cd. Legge di stabilità 2013), ha introdotto delle importanti novità, in materia di pignoramenti presso terzi, attraverso la modifica degli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile.
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Pignoramento al coniuge non obbligato del debitore: estensione o rinnovazione nelle esecuzioni in corso

Con ordinanza del 15.05.2015 il Tribunale di Enna, si è pronunciato in merito alle esecuzioni immobiliari che hanno ad oggetto beni in regime di comunione legale dei coniugi, quando obbligato (debitore) è solo uno dei due. In particolare, si affronta la questione della sorte dei pignoramenti immobiliari eseguiti “sulla quota” del coniuge obbligato sui beni comuni. Questione che è obbligatorio affrontare per i giudici di merito per le innumerevoli esecuzioni in corso alla luce della pronuncia della Cassazione, sezione III, nr. 6575 del 14.3.2013 con la quale la Corte ha stabilito che “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”. In particolare, la pronuncia del tribunale ennese, attiene a quell’aspetto della disciplina transitoria sulla sorte delle esecuzioni pendenti “sulla metà” dei beni comuni. Si tratta di capire se tali pignoramenti sono da ritenersi improcedibili o sanabili. Secondo il Tribunale siciliano, è certo “più equo e rispettoso del diritto consentire a chi non sia ancora in regola di poter regolarizzare il procedimento [esecutivo] mediante l’estensione del pignoramento per l’intero bene immobile in comunione legale”.Continua a leggere..