Categoria: Pignoramenti

Nullità dell’atto di precetto nell’ambito dei procedimenti di espropriazione relativi a crediti fondiari

L’art. 41 TUB, al comma 1 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 dispone che: “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, pertanto ad oggi si procede frequentemente alla notifica del precetto, escludendo la notifica del mutuo fondiario esecutivo. Continua a leggere..

Novità sul pignoramento immobiliare

Legge 132/2015

Le modifiche sotto riportate riguardano una sostanziale riformulazione delle tempistiche di procedura, infatti sono espressamente volte ad una semplificazione del procedimento, al fine di snellire alcuni passggi.

A tal proposito, infatti, l’art. 555 c.p.c., che disciplina la “forma” del pignoramento non ha subito alcuna variazione e pertanto esso continua ad eseguirsi mediante notifica al debitore. Analogamente, i requisiti per arrivare al pignoramento immobiliare non hanno subito alcuna modifica.

I termini hanno subito delle variazioni e sono stati così riformulati:Continua a leggere..

Oneri probatori ed allegatori nell’azione di adempimento: la domanda di condanna nel ricorso monitorio

Com’è ben noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento bensì un ordinario giudizio di merito il cui fine è verificare la fondatezza dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. 15026/2015; Trib. Palermo sez. III 09.12.2013). Secondo costante Giurisprudenza, ove l’opponente lamenti il grave inadempimento contrattuale del creditore opposto, in virtu’ dei principi generali vigenti in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri probatori “il creditore-opposto- sarà tenuto a provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento gravando su parte opponente l’onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa ovvero l’avvenuto adempimento” (Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/2010; Trib.Salerno4468/2015).Continua a leggere..

Ecco come cambiano le modalità di vendita dei beni pignorati secondo la legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015

Il breve ma intenso cammino parlamentare intrapreso con la riforma della giustizia civile intervenuta con il d.l. n. 83/2015 si è concluso con la legge di conversione n. 132/2015.
Occupandoci delle modifiche apportate alle modalità di vendita dei beni pignorati si precisa che le stesse si ritengono pacificamente applicabili ogni qual volta il giudice o il professionista delegato fissino una nuova vendita.
Tra tali modifiche, rileva preliminarmente l’abrogazione della vendita con incanto.
Ancora, com’è noto, la fase di vendita dei beni pignorati ha inizio con il deposito dell’istanza che, a seguito del riformato art. 567c.p.c., soggiacerà ad un termine dimezzato di 60 giorni in luogo dei precedenti 120.
A mente del nuovo art. 568 c.p.c., il valore del bene pignorato non sarà più determinato alla stregua dei criteri dettati dall’art. 15 co.1 c.p.c. ma sarà fissato dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato risultante dagli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ex art. 569 co.1 c.c.”.

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Pignoramenti: conti correnti subito accessibili. Debitori con le ore contate

Tribunali di Mantova, Pavia ed ora anche Napoli affermano che in attesa dei decreti attuativi e delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, il creditore (sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale) può rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende fare accesso.

Imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture

L’imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture soggette ad IVA è disciplinata dall’art. 40, co. 1, e dalla Nota II dell’art. 8 Tariffa-Parte Prima del D.P.R. 131/1986, che sanciscono il principio generale di alternatività tra IVA e Registro “per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”. Ne deriva che per i decreti ingiuntivi in questione deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e non l’imposta proporzionale nella misura del 3% (sul punto ha avuto modo di pronunciarsi, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 20/04/2007 n. 9390 rv. 598191, Cass. Civ. – Sez VI – Ord. 19/06/2014 n. 14000 rv. 631538, Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 21/02/2003 n. 2696).

L’art. 2853 c.c – ulteriore ipotesi di applicazione

L’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni ipotecarie, contro lo stesso debitore e sui medesimi beni, siano chieste contemporaneamente dalla stessa persona, che agisce per conto di piu’ creditori

Tribunale di Paternò sentenza del 5.12.2013

Com’è noto ai sensi dell’art. 2852 “l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione ”, che stabilisce l’ordine di preferenza tra più creditori ipotecari, infatti, come è stato, autorevolmente sostenuto, costituisce in sostanza: “ una modalità della prelazione, e cioè il modo con cui questa si atteggia rispetto agli altri crediti ipotecari ”(Rubino).
Può accadere, tuttavia, che più persone presentino contemporaneamente la nota “ per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili ”. Tale conflitto viene risolto dall’art. 2853 c.c., nel senso che le “ iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal Conservatore a ciascuno dei richiedenti ”.
Cosa fare invece nel caso in cui a presentare contemporaneamente la nota per ottenere l’iscrizione ipotecaria contro la stessa persona e sugli stessi beni non siano più persone ma una sola persona che agisca per conto di più creditori? In tal caso trova o non trova applicazione l’art. 2853 c.c. ? Il Conservatore dovrà attribuire alle formalità ipotecarie presentate contemporaneamente numeri di ordine diverso o stesso numero d’ordine e dunque pari grado? A tali quesiti il Tribunale di Paternò ha dato risposta: con sentenza del 5/12/2013 il giudice ha statuito che “ il disposto di cui all’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni (contro il medesimo debitore e sugli stessi immobili) siano chieste contemporaneamente (non da più persone) ma dalla stessa persona, che agisca, per contro di più creditori differenti ”. Nulla osta, infatti, all’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2853 c.c. non costituendo lo stesso “ius singolare” così come ha già avuto modo di constatare e argomentare il Tribunale di Bologna con sentenza del 5/5/2005.
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Il Tribunale di Catania si pronuncia sulla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria con accettazione tacita

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Catania si è pronunciato in merito alla successione del debitore in corso di pignoramento e costituzione volontaria dell’erede con accettazione tacita. Pronunciandosi sul suddetto caso, il Tribunale entra nel merito del dibattito relativo al valore giuridico da attribuire alla costituzione in prosecuzione dell’erede nel procedimento di esecuzione senza che sia mai stata esplicitamente accettata o rinunciata l’eredità. L’organo giudicante, oltre a porre l’accento sull’art. 485 C.C. con cui “Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”, pone l’accento sulla Sentenza resa dalla Suprema Corte del 02.09.2003 n. 12780 che statuisce ” In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di eredità, può costituire, in relazione all’oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c.” CFR anche C. Appello di Napoli del 31.03.2009 e C. Appello di Messina del 07.07.2008. Viene a consolidarsi ulteriormente quindi, un orientamento già predominante in altre Corti d’Appello le cui sorti si definiscono inoltre sotto il profilo pubblicitario come la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità presso le Conservatorie dei RR.II. competenti. (Proc. Esec. n. :324/89 + 641/91+ 853/2010 Tribunale di Catania Ordinanza del 06 Agosto 2013 Dott.ssa Montineri)

Avv. Luca Saglimbene

Inefficacia del pignoramento eseguito sul trust in persona del trustee

Tribunale di Reggio Emilia 25 marzo 2013, n. 73 (Giudice Fanticini)

Si deve preliminarmente rilevare che è precipuo compito del Giudice dell’Esecuzione verificare che l’atto di pignoramento, il quale costituisce l’incipit del processo esecutivo, non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o del tutto inidoneo al suo scopo (appunto, quello di dare inizio alla procedura).
In particolare – se alcuni elementi di invalidità possono essere sanati dal meccanismo previsto dall’art. 617 c.p.c. (il decorso del termine di 20 giorni comporta un’automatica sanatoria degli atti esecutivi) e, secondo principi generali, gli stessi non possono costituire oggetto di rilievo officioso – esistono altri vizi che, invece, possono essere rilevati anche ex officio o perché ciò è previsto dalla legge, o perché principi di massima tutela del debitore lo impongono, o perché si tratta di irregolarità particolarmente gravi, oppure perché queste ultime sono tali da rendere l’atto del tutto inidoneo allo scopo per cui è prescritto, o, ancora, perché difetta una condizione dell’azione esecutiva[6]. […]

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Ultimissima sentenza in materia di interessi di mora ai sensi dell’art. 2855

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Ipoteca – Iscrizione e rinnovazione – Iscrizione ipotecaria di un credito per capitale – Collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi – Estensione del privilegio ipotecario alle condizioni di cui all’art. 2855, commi 2 e 3, c.c. – Limitazione agli interessi corrispettivi – Esclusione degli interessi moratori – Fondamento

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 24 ottobre 2011
Numero: n. 21998
Parti: Banca di Credito cooperativo di Carugate C. Banca pop. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 10, 1502

CLASSIFICAZIONE
IPOTECA – Iscrizione e rinnovazione
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