Categoria: Riforme legislative

Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ( g.m.o.), ex art. 3 L. n. 604/1966, può essere legittimamente intimato “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.
I predetti “criteri di gestione dell’impresa” in quanto espressione della più ampia libertà di iniziativa economica ex art.41 Cost., soggiacciono esclusivamente alla libera valutazione del datore di lavoro.

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Gli effetti del d.legge 14 febbraio 2016 n.18 sulle operazioni di cartolarizzazione

Per effetto della normativa contenuta nel d.legge 14 febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i primi 18 mesi dall’entrata in vigore della normativa può concedere una garanzia statale sulle passività sviluppatesi in ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all’art.1 della legge 30 Aprile 1999, n.130) a fronte della cessione di crediti pecuniari (compresi quelli derivanti da contratti di leasing, secondo i criteri stabiliti dal presente Capo) da parte di banche aventi sede legale in Italia.
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Tasso usurario: sul cumulo di interessi e competenze nel mutuo

La problematica del possibile cumulo delle varie tipologie di interessi e competenze ai fini della rilevabilità del tasso usurario è un argomento che da qualche mese infiamma le contrapposte fazioni dei filobancari, da una parte, e dei formalisti dall’altra.

Le tinte della vicenda sono le solite: nel momento in cui la giurisprudenza di legittimità applica la legge (cfr. Cass. Civ. n. 350/2013) e si intravede un’apertura favorevole ai clienti delle banche, immediatamente le note associazioni di categoria del credito, la dottrina juke-box, Bankitalia (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 2683 del 19 dicembre 2011 – Pres. Esposito – Est. Chindemi) ed altri interessi si mobilitano per salvare il gran malato: il sistema bancario italiano.

Ebbene, dopo la ventennale querelle sull’anatocismo, questa volta l’opera è quella di cercare di continuare a disapplicare la scomoda legge sull’usura, come ridisegnata dal legislatore del 1996.

E’ bene richiamare la chiarissima normativa che si cerca di eludere.
In particolare, per l’art. 644, comma 1, c.p.:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
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Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Seconda consultazione

Il documento di consultazione pubblicato contiene lo schema della “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che danno attuazione al Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
La consultazione segue quella già svolta nel corso del 2012 ed è incentrata sulle novità introdotte rispetto al precedente schema di disposizioni. Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate entro il 12 settembre 2014.
La pubblicazione contiene anche il resoconto della prima consultazione all’interno della quale sono state tenute in debita considerazioni anche le osservazioni a suo tempo tempestivamente sollevate sia dallo Studio Castro (apri documento Slc) che per conto di un intermediario finanziario.

Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.
Dal 1° gennaio 2014 il vecchio testo dell’art. 120, comma 2, del TUb:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

viene sostituito con il seguente:

“All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.

Decreto del fare accorcia i tempi delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo

Il decreto legge del Governo inserisce nell’articolo 645 del Codice di procedura civile la regola che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’anticipazione deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Questa garanzia di accelerazione serve anche a consentire al giudice di decidere presto sull’esecuzione provvisoria del decreto. Il decreto legge infatti riforma l’articolo 648 del Codice di procedura civile e stabilisce che il giudice deve valutare già alla prima udienza se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione oppure se vi siano somme non contestate e l’opposizione non sia proposta per vizi procedurali; in queste ipotesi il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria e così consentire subito al creditore, anche in pendenza del giudizio di opposizione, di procedere ove necessario a esecuzione forzata. Queste norme si applicano per i decreti ingiuntivi notificati dopo l’entrata in vigore del decreto “del fare”, sabato 22 giugno 2013.

Effetto ablatorio della confisca dei beni alla mafia su ipoteche ed esecuzioni. Cassazione sez. unite 64352/2013

La confisca penale sui beni della mafia, estingue le ipoteche sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, e i diritti del terzo creditore cedono il passo all’interesse pubblico. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10532, risolvono il contrasto che ha diviso la giurisprudenza e danno partita al vinta al ministero delle Finanze. Il principio affermato dalla Cassazione, è il risultato di un’attenta lettura della legge di Stabilità del 2013, interpretata «in un’ottica di saldatura» con il codice delle misure di repressione (D. Lgs. 159/2011). La legge di Stabilità, spiegano i giudici, ha innovato il controverso tema del rapporto tra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale, disegnato dall’articolo 2-ter della legge 575/1965, chiarendo che le azioni esecutive si “fermano” solo davanti al bene confiscato, mentre il semaforo rosso non vale per le procedure mobiliari e immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e fino alla confisca definitiva. Continua a leggere..

Contributo unificato raddoppia per le impugnazioni bocciate

Scarica la tabella sul contributo unificato (download)

Scatta da oggi il raddoppio del contributo unificato sulle impugnazioni bocciate dal giudice.
E’ quanto ha previsto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all’articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:

“1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”

Riforma Forense e il superamento del sistema dei crediti formativi

Scarica la circolare esplicativa del CNF (download)

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense definitivamente approvata in terza lettura dal Senato in data 21 dicembre 2012, prevede tra le molteplici novità, in conformità con quanto previsto per gli altri professionisti (art. n.7 del D.p.R. 7 agosto 2012 n.137), la c.d. “Formazione continua” dell’Avvocato ossia quest’ultimo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
La vera novità introdotta con l’articolo 11 della nuova disciplina della professione forense è il definitivo superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi, delegando altresì il CNF al fine di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. […]
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Riforma delle Tariffe Professionali

E’ stato pubblicato nella G.U. 22.08.2012 il Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, intitolato:
Nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.
Per quanto riguarda gli avvocati, le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, costituirà inoltre elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso. Per quanto riguarda gli avvocati, le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, costituirà inoltre elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.

E’ disponibile una versione pdf del Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n 140.