Nullità dell’atto di precetto nell’ambito dei procedimenti di espropriazione relativi a crediti fondiari

L’art. 41 TUB, al comma 1 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 dispone che: “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”, pertanto ad oggi si procede frequentemente alla notifica del precetto, escludendo la notifica del mutuo fondiario esecutivo.
Recenti arresti giurisprudenziali (Civile Ord. Sez. 3 Num. 7509 Anno 2022 – Sentenza n. 287/2022 pubbl. il 10/03/2022) in adesione alla Sentenza emessa dalla Cassazione civile, sez. III, 28 Giugno 2019, n. 17439 – , Cass. Sez. VI – 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021, hanno più frequentemente preso in esame il mutuo fondiario in rapporto al superamento del limite di finanziabilità, giungendo alla conclusione che, qualora si superi il detto limite, ci troveremmo dinanzi ad un mutuo ipotecario e non già mutuo fondiario, con la conseguenza della perdita dei c.d. “privilegi” propri del titolo fondiario, tra cui, l’esenzione della notifica del titolo esecutivo medesimo.
A quanto detto, però si è aggiunta la statuizione secondo cui, “il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi”. Sicché, sotto detto profilo, deve ritenersi, comunque, fondata l’opposizione attesa la nullità del precetto, ex art. 479 c.p.c., per mancata notifica del titolo esecutivo-contratto di mutuo.
In linea sostanziale, la giurisprudenza, sembra mettere sempre più in dubbio l’attualità della norma che vede attribuire privilegi al mutuo fondiario di cui gode ex art 38 tub in danno della par condicio creditorum.
In sede di opposizione ex art 617 cpc, la sopra indicata eccezione, viene superata laddove queste evidenzino e dimostrino la conoscenza del mutuo da parte dell’opponente, in quanto verrebbe superato il limite della conoscibilità del titolo.

Avv. Angelo Danilo Costa

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