Effetto ablatorio della confisca dei beni alla mafia su ipoteche ed esecuzioni. Cassazione sez. unite 64352/2013

La confisca penale sui beni della mafia, estingue le ipoteche sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato, e i diritti del terzo creditore cedono il passo all’interesse pubblico. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 10532, risolvono il contrasto che ha diviso la giurisprudenza e danno partita al vinta al ministero delle Finanze. Il principio affermato dalla Cassazione, è il risultato di un’attenta lettura della legge di Stabilità del 2013, interpretata «in un’ottica di saldatura» con il codice delle misure di repressione (D. Lgs. 159/2011). La legge di Stabilità, spiegano i giudici, ha innovato il controverso tema del rapporto tra procedimento esecutivo e misure di prevenzione patrimoniale, disegnato dall’articolo 2-ter della legge 575/1965, chiarendo che le azioni esecutive si “fermano” solo davanti al bene confiscato, mentre il semaforo rosso non vale per le procedure mobiliari e immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e fino alla confisca definitiva. La nuova disciplina, che si applica ai procedimenti ancora disciplinati dalla Legge 575/1965, individua uno spartiacque nella data del 1° gennaio 2013. Sui beni, oggetto di procedura di prevenzione che all’entrata in vigore della norma sono già stati confiscati ma non ancora aggiudicati «non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive» e «gli oneri e i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto». È certo che tra gli oneri e i pesi rientrino l’ipoteca, il sequestro conservativo e il pignoramento. Una soluzione che toglie ogni dubbio sulla natura dell’acquisto del bene che lo Stato ha confiscato: non più a titolo derivativo, ma libero da pesi e oneri, anche se iscritti prima della misura preventiva, Al terzo in buona fede destinato a chinare la testa davanti al pubblico interesse resta la strada del risarcimento. Tutela rimandata a un secondo momento quando il creditore chiederà il riconoscimento del suo credito. La legge di Stabilità ha ampliato, in compenso, la platea dei legittimati all’azione, accessibile ai creditori che hanno ottenuto l’ipoteca prima della trascrizione del sequestro di prevenzione, a quelli che avevano già trascritto un pignoramento sul bene e, infine, al terzo che, alla data di entrata in vigore della legge è intervenuto nell’esecuzione iniziata con il pignoramento.