L’art. 52 del Decreto Legge n. 90 del 25 Giugno 2014, sinteticamente, ha confermato l’obbligatorietà del Processo Civile Telematico individuando due date di scadenza, cioè il 30 giugno per i processi iniziati da tale data e 31 dicembre per quelli pendenti. Ha modificato gli artt. 126, 133 e 207 c.p.c. in materia di contenuto del processo verbale, pubblicazione e comunicazione della sentenza e di processo verbale dell’assunzione. Prevede l’apertura delle cancellerie di tribunali e corti di appello per almeno tre ore nei giorni feriali; perfeziona il deposito telematico degli atti ed alle notificazioni per via telematica e prevede anche un aumento di circa del 15% del contributo unificato. Resta da esaminare un aspetto probabilmente meno dottrinale ma certamente più pratico (se non altro per il forte investimento di risorse economiche che i professionisti del settore hanno dovuto sostenere da anni).
La lettera “b” dell’art. 52 del D.L. n. 90/2014 appena sopra citato fa esplicito riferimento al c.d. “Domicilio Digitale”: “Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Partendo dal presupposto che l’insopportabile obbligo della domiciliazione derivante dal R.D. 22-1-1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) che disponeva all’art. 82. I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (171) (172) (173). ha da sempre generato il problema di individuare professionisti validi e soprattutto facilmente reperibili su tutto il territorio nazionale. Inoltre vi è sempre stato il problema, almeno sino ad oggi, che la domiciliazione legale rappresenta un costo. Facendo conseguentemente lievitare i costi del contenzioso stesso. Ebbene la lettera B dell’art. 52 in esame con un vigoroso “colpo di mano” ha decretato la fine di una intera categoria di avvocati che “tiravano avanti” con le domiciliazioni, soprattutto nei centri difficilmente raggiungibili. Questa innovazione, perché tale è, ha del rivoluzionario. Basti pensare al valore ormai marginale che riveste il domiciliatario. Resterebbe la residuale utilità (limitatissima, anche se ancora oggi preziosissima), della sostituzione in udienza. Ma anche su questo campa a breve si avranno certamente le udienze in teleconferenza che metteranno fine a quest’altro fonte di spreschi inutili. Certo, entrando nel merito, in tale accezione, sembra strano che la norma lasci le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c. ), proprio lì dove l’intervento normativo sarebbe stato più efficace ne risulta sprovvisto. Risulta oltremodo incomprensibile la scelta del legislatore che ha lasciato pendenti tali specifiche. Probabilmente, a parere di chi scrive, l’inserimento del domicilio digitale presso la Suprema Corte di Cassazione avrebbe davvero raggiunto l’apice della sua efficacia chiudendo definitivamente oltre cinquant’anni di storia. Non può certo parlarsi di mera dimenticanza o di semplice svista posto che la restrizione è netta, esplicita e ben definita. Onestamente è incomprensibile, forse, capire il motivo per cui l’art. 366 c.p.c. sia rimasto immutato o comunque non sia stato intercettato dalla nuovissima normativa. In effetti la risposta, certamente risiede altrove. Forse circoscritta allo stesso foro romano, ai suoi contorni e a tutto il terziario avanzato che della Suprema Corte oltre a vederne la spina dorsale del diritto positivo ne osserva, percorre e cavalca, galoppando anche, le opportunità di business che la domiciliazione in Roma rappresenta. Per tutti gli altri casi invece, è resa meramente residuale la notificazione in cancelleria, individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella “presso l’indirizzo di posta elettronica certificata”, risultante dai c.d. pubblici elenchi ( 1 – Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, – INI–PEC; 2 – registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia – ReGIndE). Ormai è chiaro, Siamo alla “rivoluzione copernicana”, una rivoluzione che scardina la storia. Probabilmente oggi sembra ormai tutto scontato. O quasi. Ma questa rivoluzione potrebbe rappresentare il totale ribaltamento della concezione di processo che abbiamo studiato e percorso per anni. Decenni. E’ un vero e proprio terremoto. sradica prepotentemente e definitivamente le vecchie guardie ormai in difficoltà a stare al passo con i tempi. Deteriora l’immagine classica delle cancellerie, cancellerà gli uffici notifica, il personale addetto ai depositi, gli stessi ufficiali giudiziari subiranno il tracollo. Questo progetto ambizioso di ammodernamento radicale non ha più freni (si spera). Siamo definitivamente entrati nella Giustizia Digitale civile e, appena fuori la porta chissà cosa ci attende, forse la Giustizia Digitale Tributaria, Amministrativa e Contabile. Forse le udienze telematiche, forse nuovi e richiestissimi sistemi di accesso alla professione forense veramente meritocratici, udienze in conference call e chissà cos’altro. Il futuro sembra essere finalmente delle nuove tecnologie ed in particolare di chi saprà usare le nuove tecnologie. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci che la rivoluzione copernicana ha dato il via ad un grande balzo nella esplorazione dell’universo, un’esplorazione che, tuttavia, oggi è ancora lontana dall’essere compiuta.