L’art. 2853 c.c – ulteriore ipotesi di applicazione

L’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni ipotecarie, contro lo stesso debitore e sui medesimi beni, siano chieste contemporaneamente dalla stessa persona, che agisce per conto di piu’ creditori

Tribunale di Paternò sentenza del 5.12.2013

Com’è noto ai sensi dell’art. 2852 “l’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione ”, che stabilisce l’ordine di preferenza tra più creditori ipotecari, infatti, come è stato, autorevolmente sostenuto, costituisce in sostanza: “ una modalità della prelazione, e cioè il modo con cui questa si atteggia rispetto agli altri crediti ipotecari ”(Rubino).
Può accadere, tuttavia, che più persone presentino contemporaneamente la nota “ per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili ”. Tale conflitto viene risolto dall’art. 2853 c.c., nel senso che le “ iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal Conservatore a ciascuno dei richiedenti ”.
Cosa fare invece nel caso in cui a presentare contemporaneamente la nota per ottenere l’iscrizione ipotecaria contro la stessa persona e sugli stessi beni non siano più persone ma una sola persona che agisca per conto di più creditori? In tal caso trova o non trova applicazione l’art. 2853 c.c. ? Il Conservatore dovrà attribuire alle formalità ipotecarie presentate contemporaneamente numeri di ordine diverso o stesso numero d’ordine e dunque pari grado? A tali quesiti il Tribunale di Paternò ha dato risposta: con sentenza del 5/12/2013 il giudice ha statuito che “ il disposto di cui all’art. 2853 c.c. trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le iscrizioni (contro il medesimo debitore e sugli stessi immobili) siano chieste contemporaneamente (non da più persone) ma dalla stessa persona, che agisca, per contro di più creditori differenti ”. Nulla osta, infatti, all’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2853 c.c. non costituendo lo stesso “ius singolare” così come ha già avuto modo di constatare e argomentare il Tribunale di Bologna con sentenza del 5/5/2005.
La disposizione di cui all’art. 2853 c.c. sancisce l’impossibilità e l’inammissibilità giuridica, per l’interprete oltre che per il Conservatore, di qualsivoglia deroga ai principi generali ( primo fra tutti il criterio cronologico) vigenti in tema di iscrizione: in altri termini il parametro del tempo della presentazione della nota alla conservatoria viene consacrato come criterio esclusivo, anche in combinazione con l’eventuale verificata impossibilità di ricostruire un diverso ordine cronologico nella presentazione delle note. Tale aspetto ultimo dell’impossibilità di diversificare cronologicamente le ipoteche ( a seguito della contemporanea presentazione delle note) acquista rilievo giuridico tale da divenire principio idoneo ad espandersi nella disciplina di casi simili e analoghi integrando eventualmente anche il concetto della eadem ratio o della stessa materia giustificante il ricorso all’analogia. Risulta pienamente ammissibile in ragione della natura non eccezionale di questa disposizione, l’interpretazione estensiva. Non pare dubbio, infatti, che la situazione in cui sia una persona sola a presentare contemporaneamente più iscrizioni per conto di più creditori , costituisca caso simile (rispetto a quello testualmente disciplinato dall’art. 2853 c.c.) e quindi sia soggetto ad interpretazione estensiva.
A parere di chi scrive, ciò che appare determinante ai fini dell’iscrizione di più ipoteche nello stesso grado (ai sensi dell’art. 2853 c.c.) è l’impossibilità di individuare un ordine cronologico fra le richieste da presentarsi al Conservatore e questo, proprio per l’unicità del soggetto oltre che per la contemporaneità delle richieste in conformità tra l’altro alla concorde volontà espressa tacitamente dagli interessati ( attraverso l’affidamento dell’incarico ad uno stesso soggetto). Si osservi inoltre che se non si aderisse a tale interpretazione si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 cost. tra la situazione testualmente disciplinata dall’art. 2853 c.c. (ed individuabile mediante interpretazione esclusivamente letterale della norma) e quella simile o analoga oggetto della nostra sentenza. L’art 2853 c.c., anche se letto in chiave letterale, non fa altro che disciplinare un’ipotesi particolare al fine di dirimere il contrasto tra più richiedenti recatisi lo stesso giorno nello stesso momento presso la conservatoria, in presenza di tale evenienza non resta al Conservatore alcun margine di scelta, dovendo questi aderire alla richiesta di iscrizione in pari grado delle differenti ipoteche le cui note sono state presentate contemporaneamente.
E proprio la somiglianza o analogia delle situazioni (l’una testualmente descritta l’altra solo in parte differente per la presenza di una sola persona che agisce per più creditori) rappresentata dalla impossibilità per il conservatore di ricorrere ad altro criterio diverso da quello oggettivo e temporale costituito dal tempo della presentazione delle note a giustificare l’estensione delle norma o interpretazione analogica della stessa cosi da regolamentare la situazione di cui ci si occupa.

Dott.ssa Marialetizia Mauro