La notifica a mezzo Pec dall’art.3 bis della legge n.53/94 all’art. 16 undecies della legge n.221/2012 di conversione del d.l. 179/2012 ed all’art. 19 ter del D.M. del 28.12.2015

Com’è noto, ogni  avvocato iscritto all’Albo, in virtu’ di quanto disposto dalla legge n.53/1994, può provvedere alla notifica degli atti giudiziari servendosi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Codice dell’Amministrazione digitale –D.lgs n. 82/2005– individua tre tipologie di atti notificabili a mezzo P.e.c. ossia, il documento informatico “nativo”, il duplicato informatico e la copia informatica di documento analogico.

Il documento informatico “nativo”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20, 21 co.2, 34 del C.a.d. e dell’art.11 del d.m. 44/2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie per l’informazione e della comunicazione) deve soddisfare alcuni requisiti formali e precisamente

  1. Trasformazione in formato Pdf del documento testuale formato su supporto elettronico, senza restrizione per le operazioni di selezione e copia di parti
  2. assenza di elementi attivi
  3. non è ammessa la scansione di immagini

Da ciò deriva che, un documento formato in origine su supporto analogico/cartaceo e successivamente “scansionato” non produrrà un documento informatico ma solo una copia informatica di documento analogico ex art. 22 del C.a.d.

Il duplicato informatico, ex art. 23 bis co.1 del C.a.d., è  appunto un “duplicato” del “documento informatico” redatto conformemente ai requisiti di cui agli artt. 20, 21 co.2, 34 del C.a.d. e dell’art.11 del d.m. 44/2011 e del quale avrà pertanto il medesimo valore legale.

Affinché i predetti tipi di documento informatico possano essere validamente notificati a mezzo pec, dovranno essere “firmati digitalmente”  così da autenticare l’atto ed attestare la sua conformità all’originale telematico o cartaceo.

Al fine di attestarne la conformità all’originale cartaceo, l’avvocato dovrà attenersi alle modalità previste ex art. 16-undecies del d.l. n.179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221/2012

L’elencazione delle “specifiche tecniche di attestazione” è demandata all’art. 19 ter co.3 del D.M. 28.12.2015 a mente del quale “se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3 bis legge n.53/94, la relazione di notificazione dovrà contenere una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file”.

Ebbene, in tal modo, un atto che non sia di per sé un documento informatico potrà assurgere a copia informatica in funzione della successiva notificazione” (Cass. Civ. sez.6 ord. 9.7.15 n. 14368).

Diversamente, se tale copia informatica è destinata ad essere depositata ai sensi e per gli effetti dell’art. l’art. 19 ter co.1,2 del D.M. 28.12.2015  sarà necessario formare un separato documento informatico in formato pdf, digitalmente firmato ed allegato alla busta telematica e contenente una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file”

In conclusione, da tale breve analisi emerge con estrema evidenza che tanti sono ancora i dubbi e le incertezze prodotte dalle lacune normative del nuovo processo civile telematico che, non snellisce affatto l’attività forense ma la aggrava inutilmente.

 

Dott.ssa Agnese Somma