Gli effetti del d.legge 14 febbraio 2016 n.18 sulle operazioni di cartolarizzazione

Per effetto della normativa contenuta nel d.legge 14 febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i primi 18 mesi dall’entrata in vigore della normativa può concedere una garanzia statale sulle passività sviluppatesi in ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all’art.1 della legge 30 Aprile 1999, n.130) a fronte della cessione di crediti pecuniari (compresi quelli derivanti da contratti di leasing, secondo i criteri stabiliti dal presente Capo) da parte di banche aventi sede legale in Italia.

Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 2 L. 30/04/1999 n. 130 che disciplina le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, si colloca il decreto Legge n. 18 del 14/02/2016. Il pacchetto legge ha lo scopo di rafforzare il sistema bancario italiano, aiutando le banche a smaltire i NON PERFORMING LOANS (prestiti non performanti – NPL), quindi i crediti divenuti inesigibili.

Secondo quanto disposto dall’art. 4 l’operazione di cartolarizzazione prevede che il credito venga trasferito alla società cessionaria ad un importo non superiore al loro valore netto di bilancio; che l’operazione di cartolarizzazione preveda l’emissione di titoli almeno di due classi diverse in relazione alla loro capacità di subordinazione nell’assorbimento delle perdite.
I titoli c.d Junior, per loro caratteristica, essendo maggiormente subordinati nell’assorbimento delle perdite, non hanno diritto a ricevere il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o a ricevere qualsiasi altra remunerazione, sino al completo soddisfo dei titoli delle altre classi.
Inoltre, possono essere emessi titoli chiamati “mezzanine” il cui soddisfo in termini di interessi, è postergato alla corresponsione degli interessi dovuti dalla classe dei titoli cd senior ed antergate al rimborso del capitale dei medesimi titoli; possono essere stipulati contratti di copertura finanziaria con soggetti terzi, allo scopo di ridurre il rischio derivante dallo squilibrio tra i tassi di interesse applicati sulle attività e quelli applicati sulle passività.
Per ciò che concerne l’attivazione di una linea di credito, la stessa può essere prevista al fine di mantenere il livello di flessibilità finanziaria minima coerente con i titoli senior, e gestire la disomogeneità tra i fondi provenienti dagli incassi e i recuperi ed i fondi necessari per pagare gli interessi sui titoli senior.

Quanto detto, ha lo scopo di evitare l’incoerenza tra l’importo del credito ceduto e l’effettivo valore, una divisione in classi di “titolo” diverse, permette di trattare in modo uguale “crediti uguali” ed in modo diverso “crediti diversi”, in ragione della loro solvibilità, riducendo al massimo i rischi insiti nei crediti NPL, anche ricorrendo a controparti di mercato, la cui garanzia è onerosa. Il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un rating corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti.

L’art. 5 invece affronta il tema della garanzia: ritenendo che la stessa può essere concessa dallo Stato
solo ai titoli della classe senior e a condizione che questi abbiano previamente ottenuto un livello di rating da una agenzia riconosciuta dalla Bce al 01/01/2016, non inferiore all’ultimo livello di un “investment grade”. Il cessionario del credito, garantirà lo stesso livello di rating da parte delle ECAI (agenzia esterna di valutazione del merito di credito), sino al completo rimborso dei crediti senior.

La garanzia dello Stato sui NPL, permetterà l’intervento di investitori esterni con l’orizzonte medio-lungo, riducendo il divario tra il “venditore” e “l’acquirente” di questi crediti c.d. deteriorati, che rappresenta l’ostacolo principale per la crescita di questo mercato. La garanzia diviene efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli junior (Art. 8). Il ricorso a tali garanzie permetterebbe in condizioni di grave instabilità dell’istituto bancario, il ricorso a formule di ricapitalizzazione tempestiva e/o l’accesso di capitali esterni nel circuito bancario sofferente.
L’intervento, inoltre, esclude la presenza di elementi di “aiuto” come prescritto dalla Commissione Europea.

L’art. 6 disciplina proprio le caratteristiche dei titoli senior e mezzanine identificando le seguenti condizioni: la remunerazione è a tasso variabile; il rimborso del capitale prima della data di scadenza è legato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati, al netto dei costi di recupero e incasso dei crediti, in rapporto al portafoglio dei crediti ceduti; il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale in relazione al valore nominale residuo del titolo avendo riguardo al periodo di interessi in oggetto.
La remunerazione dei titoli mezzanine può essere vincolata al ricorrere di condizioni quali, il raggiungimento di determinati obiettivi di riscossione o recupero.

L’operazione di cartolarizzazione e la sua messa in opera mediante le realizzazioni di minimo due o più classi di “titolo” (Junior, Senior e Mezzanine), la valutazione del merito di credito da parte degli organismi esterni di rating (ECAI) quali organismi super partes, la gestione dei crediti in sofferenza (NPLs Servicer) da parte di un soggetto diverso dalla banca cedente, garantiranno una capillare e limpida valutazione delle tipologie di credito oggetto della medesima cartolarizzazione. Il tutto a beneficio sia dell’istituto bancario cedente che ne gioverà in termini di accesso al capitale, sia del cessionario che, con lo smobilizzo dei crediti in sofferenza, ne otterrà un ritorno economico, oltre a favorire la crescita e l’occupazione.

Avv. Danilo Costa