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Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ( g.m.o.), ex art. 3 L. n. 604/1966, può essere legittimamente intimato “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.
I predetti “criteri di gestione dell’impresa” in quanto espressione della più ampia libertà di iniziativa economica ex art.41 Cost., soggiacciono esclusivamente alla libera valutazione del datore di lavoro.

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