Autore: SLC Avvocati

La rilevanza giuridica della PEC

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 18.03.2013 n° 6752

L’ordinanza Corte di Cassazione 18 marzo 2013, n. 6752 definisce in maniera chiara la rilevanza giuridica della PEC nell’ambito del processo civile riconoscendogli ormai la piena operatività e piena equiparazione della sua efficacia con quella dei metodi di comunicazione tradizionali.

Nel caso di specie, la Suprema Corte rinvia a nuovo ruolo il processo poiché avendo la ricorrente indicato, come previsto dalla legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il relativo decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore doveva essere notificato, ai sensi dell’art. 366 comma secondo c.p.c., a mezzo PEC così come previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la legge n. 53/1994 introducendo espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli avvocati autorizzati. In caso di impossibilità la notifica doveva comunque essere effettuata a mezzo fax, come previsto dall’art. 136, comma 3, c.p.c.
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Ultimissima sentenza in materia di interessi di mora ai sensi dell’art. 2855

(Download sentenza)

Ipoteca – Iscrizione e rinnovazione – Iscrizione ipotecaria di un credito per capitale – Collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi – Estensione del privilegio ipotecario alle condizioni di cui all’art. 2855, commi 2 e 3, c.c. – Limitazione agli interessi corrispettivi – Esclusione degli interessi moratori – Fondamento

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 24 ottobre 2011
Numero: n. 21998
Parti: Banca di Credito cooperativo di Carugate C. Banca pop. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 10, 1502

CLASSIFICAZIONE
IPOTECA – Iscrizione e rinnovazione
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Giustizia civile mobile: un’app per la consultazione dei registri

Il Ministero ha recentemente reso disponibile, in via sperimentale, un’applicazione gratuita denominata Giustizia Civile–Beta, che consente a tutti i cittadini di consultare i Registri di Cancelleria del settore civile dei Tribunali, delle Corti di Appello e dei Giudici di Pace, da smartphone e da tablet.

Tale consultazione pubblica, che non richiede l’autenticazione, riguarda i Registri della cognizione, compreso il lavoro e la volontaria giurisdizione, le procedure esecutive, individuali e concorsuali, i procedimenti davanti il Giudice di Pace.

La nuova App, in analogia a quanto era già disponibile attraverso l’Area Pubblica del Portale Servizi Telematici, mette a disposizione informazioni relative allo stato dei procedimenti civili presso i suddetti uffici giudiziari, in forma anonima, ovvero alcuna indicazione di dati personali; in particolare: sono oscurati i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori e i dettagli del fascicolo processuale, dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati.

La App propone un insieme di parametri di ricerca in funzione del tipo di registro selezionato ed è disponibile gratuitamente per essere scaricata ed installata su tablet e smartphone.

Per installare l’App basta ricercarla con il nome “Giustizia Civile” sui market android e ios.

Pignoramenti presso terzi: le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013

L’art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (cd. Legge di stabilità 2013), ha introdotto delle importanti novità, in materia di pignoramenti presso terzi, attraverso la modifica degli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile.
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Contributo unificato raddoppia per le impugnazioni bocciate

Scarica la tabella sul contributo unificato (download)

Scatta da oggi il raddoppio del contributo unificato sulle impugnazioni bocciate dal giudice.
E’ quanto ha previsto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) inserendo all’articolo 13, dopo il comma 1-ter, il seguente comma:

“1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”

Riforma Forense e il superamento del sistema dei crediti formativi

Scarica la circolare esplicativa del CNF (download)

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense definitivamente approvata in terza lettura dal Senato in data 21 dicembre 2012, prevede tra le molteplici novità, in conformità con quanto previsto per gli altri professionisti (art. n.7 del D.p.R. 7 agosto 2012 n.137), la c.d. “Formazione continua” dell’Avvocato ossia quest’ultimo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
La vera novità introdotta con l’articolo 11 della nuova disciplina della professione forense è il definitivo superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi, delegando altresì il CNF al fine di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. […]
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Legge di stabilità 2013: novità in materia di giustizia digitale e procedimenti esecutivi mobiliari

Si punta a una giustizia sempre più telematica. Almeno sembra essere questo l’indirizzo preso con la nuova legge approvata il 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 in cui sono state introdotte molteplici novità. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, all’art. 16 infatti, andrà aggiunta la c.d. GIUSTIZIA DIGITALE.

Ecco le novità:
«Art. 16-bis. – (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. […]
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Riforma delle Tariffe Professionali

E’ stato pubblicato nella G.U. 22.08.2012 il Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, intitolato:
Nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.
Per quanto riguarda gli avvocati, le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, costituirà inoltre elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso. Per quanto riguarda gli avvocati, le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, costituirà inoltre elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.

E’ disponibile una versione pdf del Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n 140.

Bozza disposizione di vigilanza per intermediari finanziari

Per l’attuazione alle disposizioni del titolo V del T.U.B. come modificato del D. Legge 141 del 2010, è stata pubblicata sul sito della Banca d’Italia la bozza del regolamento di attuazione.

Ulteriori dettagli sul sito della Banca d’Italia.

Mediazione obbligatoria – illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, a termine della seduta tenutasi il 24 ottobre 2012, ha dichiarato l’illegittimità, per eccesso di delega legislativa, dell’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, istitutivo della mediazione nelle controversie civili e commerciali, laddove si prevede il carattere obbligatorio della media-conciliazione (l’art. 60 della legge-delega n. 69/2009, in attuazione della direttiva europea 52/2008, non parlava di obbligatorietà della mediazione, ma il Governo emanò egualmente il Decreto Legislativo n. 28/2010 prevedendone, appunto, l’obbligatorietà).