Autore: SLC Avvocati

Pignoramento al coniuge non obbligato del debitore: estensione o rinnovazione nelle esecuzioni in corso

Con ordinanza del 15.05.2015 il Tribunale di Enna, si è pronunciato in merito alle esecuzioni immobiliari che hanno ad oggetto beni in regime di comunione legale dei coniugi, quando obbligato (debitore) è solo uno dei due. In particolare, si affronta la questione della sorte dei pignoramenti immobiliari eseguiti “sulla quota” del coniuge obbligato sui beni comuni. Questione che è obbligatorio affrontare per i giudici di merito per le innumerevoli esecuzioni in corso alla luce della pronuncia della Cassazione, sezione III, nr. 6575 del 14.3.2013 con la quale la Corte ha stabilito che “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”. In particolare, la pronuncia del tribunale ennese, attiene a quell’aspetto della disciplina transitoria sulla sorte delle esecuzioni pendenti “sulla metà” dei beni comuni. Si tratta di capire se tali pignoramenti sono da ritenersi improcedibili o sanabili. Secondo il Tribunale siciliano, è certo “più equo e rispettoso del diritto consentire a chi non sia ancora in regola di poter regolarizzare il procedimento [esecutivo] mediante l’estensione del pignoramento per l’intero bene immobile in comunione legale”.Continua a leggere..