Autore: SLC Avvocati

Gli effetti del d.legge 14 febbraio 2016 n.18 sulle operazioni di cartolarizzazione

Per effetto della normativa contenuta nel d.legge 14 febbraio 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i primi 18 mesi dall’entrata in vigore della normativa può concedere una garanzia statale sulle passività sviluppatesi in ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all’art.1 della legge 30 Aprile 1999, n.130) a fronte della cessione di crediti pecuniari (compresi quelli derivanti da contratti di leasing, secondo i criteri stabiliti dal presente Capo) da parte di banche aventi sede legale in Italia.
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Comunicato del Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Catania

Lo studio legale SLC Avvocati partecipa all’iniziativa sostenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, finalizzato ad iniziare giovani laureati e laureandi alla professione legale.

Composto da professionisti del settore, lo studio offre a chiunque faccia richiesta di tirocinio, l’opportunità di essere accolto presso i propri locali e di essere avviato alla professione, fornendo l’adeguata consulenza in materie attinenti al diritto civile, su cui mostra notevole competenza.

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La notifica a mezzo Pec dall’art.3 bis della legge n.53/94 all’art. 16 undecies della legge n.221/2012 di conversione del d.l. 179/2012 ed all’art. 19 ter del D.M. del 28.12.2015

Com’è noto, ogni  avvocato iscritto all’Albo, in virtu’ di quanto disposto dalla legge n.53/1994, può provvedere alla notifica degli atti giudiziari servendosi del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Codice dell’Amministrazione digitale –D.lgs n. 82/2005– individua tre tipologie di atti notificabili a mezzo P.e.c. ossia, il documento informatico “nativo”, il duplicato informatico e la copia informatica di documento analogico.

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Oneri probatori ed allegatori nell’azione di adempimento: la domanda di condanna nel ricorso monitorio

Com’è ben noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento bensì un ordinario giudizio di merito il cui fine è verificare la fondatezza dei fatti costitutivi del credito preteso (Cass. 15026/2015; Trib. Palermo sez. III 09.12.2013). Secondo costante Giurisprudenza, ove l’opponente lamenti il grave inadempimento contrattuale del creditore opposto, in virtu’ dei principi generali vigenti in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri probatori “il creditore-opposto- sarà tenuto a provare l’esistenza della fonte negoziale o legale del suo diritto e la scadenza del termine per l’adempimento gravando su parte opponente l’onere di provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa ovvero l’avvenuto adempimento” (Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/2010; Trib.Salerno4468/2015).Continua a leggere..

Ecco come cambiano le modalità di vendita dei beni pignorati secondo la legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015

Il breve ma intenso cammino parlamentare intrapreso con la riforma della giustizia civile intervenuta con il d.l. n. 83/2015 si è concluso con la legge di conversione n. 132/2015.
Occupandoci delle modifiche apportate alle modalità di vendita dei beni pignorati si precisa che le stesse si ritengono pacificamente applicabili ogni qual volta il giudice o il professionista delegato fissino una nuova vendita.
Tra tali modifiche, rileva preliminarmente l’abrogazione della vendita con incanto.
Ancora, com’è noto, la fase di vendita dei beni pignorati ha inizio con il deposito dell’istanza che, a seguito del riformato art. 567c.p.c., soggiacerà ad un termine dimezzato di 60 giorni in luogo dei precedenti 120.
A mente del nuovo art. 568 c.p.c., il valore del bene pignorato non sarà più determinato alla stregua dei criteri dettati dall’art. 15 co.1 c.p.c. ma sarà fissato dal giudice avuto riguardo “al valore di mercato risultante dagli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ex art. 569 co.1 c.c.”.

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Pignoramenti: conti correnti subito accessibili. Debitori con le ore contate

Tribunali di Mantova, Pavia ed ora anche Napoli affermano che in attesa dei decreti attuativi e delle dotazioni tecnologiche da parte degli ufficiali giudiziari, il creditore (sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale) può rivolgersi direttamente alle singole amministrazioni che gestiscono le banche dati alle quali intende fare accesso.

PCT: niente copia di cortesia cartacea? Sì a responsabilità aggravata

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 15 gennaio 2015 ritiene configurabile l’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. per la parte che abbia depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica in assenza dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia” cartacea così come previsto dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014 in quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese.

Conseguentemente, ha condannato la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00.

Impossibile non rimanere indignati, offesi e basiti da tale decisione che non posso esimermi dal definire assolutamente illegittima e priva di ogni logica giuridica soprattutto se si pensa che la stessa proviene proprio da quel Tribunale che da anni viene visto e considerato il punto di riferimento per il processo telematico anche e soprattutto per la giurisprudenza innovativa prodotta.

Sui social network sono giunti a medesimi considerazioni e conclusioni tutti i Colleghi (e tra questi Adriana Augenti, Pietro Calorio, Patrizio Galeotti, Nicola Gargano, Francesco Minazzi, Fabrizio Sigillò) che, con grande sforzo personale, dedicano gran parte del loro tempo ad aiutare gli avvocati a comprendere e spiegare le norme del processo telematico che, ad oggi, nonostante i diversi interventi del legislatore, tutto sono tranne che chiare ed esenti da contraddizioni con il codice di procedura civile.
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Imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture

L’imposta di registro per i decreti ingiuntivi su fatture soggette ad IVA è disciplinata dall’art. 40, co. 1, e dalla Nota II dell’art. 8 Tariffa-Parte Prima del D.P.R. 131/1986, che sanciscono il principio generale di alternatività tra IVA e Registro “per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”. Ne deriva che per i decreti ingiuntivi in questione deve applicarsi l’imposta di registro in misura fissa (€ 200,00) e non l’imposta proporzionale nella misura del 3% (sul punto ha avuto modo di pronunciarsi, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 20/04/2007 n. 9390 rv. 598191, Cass. Civ. – Sez VI – Ord. 19/06/2014 n. 14000 rv. 631538, Cass. Civ. – Sez. V – Sent. 21/02/2003 n. 2696).

Tasso usurario: sul cumulo di interessi e competenze nel mutuo

La problematica del possibile cumulo delle varie tipologie di interessi e competenze ai fini della rilevabilità del tasso usurario è un argomento che da qualche mese infiamma le contrapposte fazioni dei filobancari, da una parte, e dei formalisti dall’altra.

Le tinte della vicenda sono le solite: nel momento in cui la giurisprudenza di legittimità applica la legge (cfr. Cass. Civ. n. 350/2013) e si intravede un’apertura favorevole ai clienti delle banche, immediatamente le note associazioni di categoria del credito, la dottrina juke-box, Bankitalia (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 2683 del 19 dicembre 2011 – Pres. Esposito – Est. Chindemi) ed altri interessi si mobilitano per salvare il gran malato: il sistema bancario italiano.

Ebbene, dopo la ventennale querelle sull’anatocismo, questa volta l’opera è quella di cercare di continuare a disapplicare la scomoda legge sull’usura, come ridisegnata dal legislatore del 1996.

E’ bene richiamare la chiarissima normativa che si cerca di eludere.
In particolare, per l’art. 644, comma 1, c.p.:
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
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Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Seconda consultazione

Il documento di consultazione pubblicato contiene lo schema della “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che danno attuazione al Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
La consultazione segue quella già svolta nel corso del 2012 ed è incentrata sulle novità introdotte rispetto al precedente schema di disposizioni. Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate entro il 12 settembre 2014.
La pubblicazione contiene anche il resoconto della prima consultazione all’interno della quale sono state tenute in debita considerazioni anche le osservazioni a suo tempo tempestivamente sollevate sia dallo Studio Castro (apri documento Slc) che per conto di un intermediario finanziario.